Art. 69.
(Elezioni dei nuovi organi statutari).

      1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto degli Ordini professionali previsto dall'articolo 3, comma 3, è sottoposto per l'approvazione agli iscritti mediante un'assemblea congressuale composta dai delegati di

 

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ciascun Ordine territoriale, nel rispetto del rapporto proporzionale con il numero degli iscritti.
      2. Il testo dello statuto approvato dall'assemblea è trasmesso al Ministro della giustizia che lo adotta con proprio decreto, previa verifica della sua rispondenza alle norme della presente legge.
      3. I consigli nazionali degli Ordini professionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore degli statuti di cui al comma 2, a indire le elezioni dei nuovi consigli nazionali, degli organi di disciplina e dei collegi dei revisori dei conti.